Minoranza nazionale

I nomadi sono riconosciuti in Svizzera come minoranza nazionale. Conducendo essi uno stile di vita diverso dagli usi e costumi tipici della popolazione maggioritaria, si pongono alcune sfide giuridiche allo scopo di evitare la discriminazione di questo gruppo numericamente esiguo.

Anerkennung als Minderheit

Die Schweiz hat mit der Unterzeichnung des Rahmenübereinkommens des Europarats 1997 die schweizerischen Jenischen und Sinti als eine nationale Minderheit anerkannt. Diese Anerkennung gilt unabhängig von der Tatsache, ob sie fahrend oder sesshaft leben. Damit hat sich die Schweiz verpflichtet, dieser Minderheit zu ermöglichen, ihre Kultur zu pflegen und weiterzuentwickeln. 

Auch die jenische Sprache ist gemäss der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen anerkannt.

Ein für die Jenischen und Sinti bedeutsamer Moment war der Auftritt von Bundesrat Alain Berset anlässlich der Feckerchilbi 2016 in Bern. Er hat sie in seiner Rede  mit ihren eigenen Bezeichnungen angesprochen und angekündigt, den Begriff «Fahrende» nicht mehr zu verwenden. 

Statement: Bundesrat Alain Berset, 2016

Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Bund Sie künftig «Jenische» und «Sinti» nennt. Und dass künftig auf den allgemeinen Begriff «Fahrende» verzichtet wird. Das ist nicht Wortklauberei, mit Sprache schafft man Realität.

Mehr Informationen

Das Bundesamt für Kultur BAK ist das zuständige Fachamt für die Förderung der Anliegen der Jenischen und Sinti auf nationaler Ebene. Auf der Webseite des BAK finden sich weiterführende Informationen zum rechtlichen Rahmen. 

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Fondamenti giuridici nazionali

Norma chiave per la protezione delle minoranze è il divieto di discriminazione ai sensi dell'art. 8 della Costituzione federale. A causa dello stile di vita diverso da quello della maggioranza degli abitanti della Svizzera, anche dal punto di vista della pianificazione del territorio si pongono, nel rapporto con i nomadi, particolari requisiti. Secondo l'art. 3 cpv.  3 della Legge sulla pianificazione del territorio, gli insediamenti vanno pianificati nel rispetto delle esigenze della popolazione, quindi tenendo conto anche delle esigenze dei nomadi. In questo contesto va evidenziata la sentenza del Tribunale federale del 28 marzo 2003 (BGE 129 II 321). Il Tribunale federale riconosce in questa decisione il diritto dei nomadi a disporre di adeguate aree di sosta fisse e temporanee, stabilendo che queste debbano essere previste e garantite nella pianificazione del territorio. A livello federale si è affermata la convinzione che la posizione dei nomadi debba essere ulteriormente rafforzata. Pertanto il Governo federale ha dato vita nel 1997, sulla base della Legge federale del 7 ottobre 1994, alla Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», allo scopo di garantire e migliorare le condizioni di vita dei nomadi in Svizzera.

Hinweis

Jenische Kultur. ​Ein unbekannter Reichtum.

Literatur

Was sie ist, wie sie war, wie sie weiterlebt, hg. von der Radgenossenschaft der Landstrasse, Redaktion: Willi Wottreng, Zürich 2017. 

Die reich bebilderte Broschüre der Radgenossenschaft, der Dachorganisation der Jenischen und Sinti in der Schweiz, widmet sich in sieben Kapiteln den Themen nationale Minderheit, Familie, Freiheit, Berufe, Feste, Kunst und Glaube. Bestellt werden kann die Broschüre bei der Radgenossenschaft.

Statement: Toni Bortoluzzi (*1947)

Die Schweiz ist ein Zusammenschluss von Minderheiten. Der Wille, die Anliegen von Minderheiten ernst zu nehmen und ihnen, wenn auch nicht immer in vollem Umfang, entgegen zu kommen, prägt auch heute noch das Zusammenleben in unserem Land. Für die Fahrenden in der Schweiz ist es wichtig zu wissen, dass sie in einem Land leben, in dem Minderheiten akzeptiert sind.

Basi giuridiche internazionali

A livello internazionale, divieti di discriminazione si trovano nel Patto ONU II e nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU). L'art. 27 del Patto ONU II contiene da un lato una tutela individuale impugnabile legalmente per le persone vittime di discriminazione. Dall'altro le disposizioni obbligano gli Stati aderenti a introdurre un'efficace tutela dei gruppi. L'art. 14 CEDU protegge le minoranze nazionali in generale dalla discriminazione. Non è stato tuttavia definitivamente chiarito se i nomadi siano o meno da considerare, ai sensi dell'art. 14 CEDU, come appartenenti a una minoranza etnica nazionale. Le loro proteste sono state sempre incluse e trattate sotto altri tipi di discriminazione come quelle relative a lingua o cultura. In Svizzera è inoltre in vigore la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali. La Convenzione-quadro protegge le minoranze etniche, linguistiche e culturali e obbliga gli Stati partecipanti a garantire per le minoranze nazionali il pieno rispetto dei diritti fondamentali e a evitare ogni forma di discriminazione nei loro confronti. Gli Stati non possono inoltre intraprendere alcuna azione di assimilazione e sono tenuti a promuovere l'identità culturale delle minoranze. La dichiarazione interpretativa della Svizzera sulla Convenzione-quadro evidenzia che i nomadi sono una minoranza nazionale ai sensi della Convenzione. Benché dalla Convenzione non si evincano i diritti singolarmente giudicabili, responsabili della sorveglianza della Convenzione sono comunque le istituzioni del Consiglio d'Europa nominate nell'art. 24 sgg. della stessa. Un'altra convenzione per la protezione delle minoranze è, nel contesto internazionale, la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Essa chiede agli Stati partecipanti che i gruppi indigeni presenti tra le popolazioni siano protetti nei loro diritti fondamentali e non discriminati. Questi gruppi dovranno inoltre essere liberi di praticare le proprie usanze sociali, istituzionali, culturali, religiose e linguistiche. Resta controverso se i nomadi possano essere classificati come appartenenti a una popolazione indigena. Anche per questo l'accordo, nonostante la discussione nei consigli e diverse proposte parlamentari, non è stato ancora ratificato in Svizzera.

Va infine ricordato che in Svizzera si è consapevoli della problematicità di una discriminazione indiretta dei nomadi soprattutto per quanto riguarda pianificazione del territorio, polizia edilizia, polizia del commercio e obbligo scolastico. La soluzione dei relativi problemi si presenta però difficile, dal momento che alla Confederazione non spetta in tutti i settori un'ampia competenza legislativa. Sarebbero immaginabili norme simili a quelle esistenti nell'ambito delle pari opportunità tra i sessi  o del divieto di discriminazione illimitato nei confronti dei diversamente abili.